Azione revocatoria: la sentenza è titolo esecutivo prima del suo passaggio in giudicato. (Nota a sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 29 luglio 2011, n. 16737)

In  materia di revocatoria fallimentare si segnala un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 29.7.2011 n.16737.

Il quesito di diritto formulato dalla parte ricorrente è il seguente: “si chiede se l’attribuzione di una provvisoria esecutività ad una pronuncia di revoca fallimentare di pagamenti e di affermazione dell’obbligo di restituzione del convenuto, ancora sub judice per essere stata la dichiarazione di revoca impugnata in appello, e quindi prima che faccia stato tra le parti ad ogni effetto la pronuncia costitutiva di revoca dalla quale dipenderà l’obbligazione restitutoria, comporti o meno la violazione degli artt.2908 e 2909 c.c., art.474 c.p.c., e L.F., art.67, e, di conseguenza, una falsa applicazione della norma dell’art.282 c.p.c.”.

La corte di Cassazione, nel rispondere al quesito, si riporta ad un precedente orientamento, tradizionale e maggioritario, recentemente ribadito nella sentenza a Sezioni Unite n.4059 del 2010.

Infatti nella motivazione della sentenza del 2011, i giudici di legittimità richiamano le precedenti osservazioni in ordine alla possibilità di anticipare l’esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva. L’assunto dei giudici parte dal presupposto che occorre accertare il tipo di rapporto tra l’effetto “accessivo” condannatorio  da anticipare e l’effetto costitutivo, producibile solo con il giudicato.

Si è evidenziato che ricorrono delle situazioni nelle quali le statuizioni condannatorie sono meramente dipendenti dall’effetto costitutivo, determinato dal passaggio in giudicato della sentenza. Ne deriva che le statuizioni condannatorie sono legate all’effetto costitutivo da un rapporto sinallagmatico.

I giudici di legittimità richiamano l’ipotesi della condanna al pagamento del prezzo della compravendita contenuta nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso. In tal caso lo stretto rapporto che lega la statuizione di condanna al pagamento del prezzo con l’effetto traslativo del diritto, che si realizza con il giudicato, impedisce di attribuire la provvisoria esecutività al capo di condanna.

Diversamente ricorrono delle ipotesi in cui l’anticipazione degli effetti è compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo. Ne deriva che ricorre un rapporto di mera dipendenza.

È l’ipotesi della statuizione alla restituzione del bene locato conseguente alla risoluzione del contratto di locazione.

È il caso in questione. I giudici di legittimità, sulla base di tale assunto, affermano che la condanna alla restituzione delle somme ricevute con gli atti solutori dichiarati inefficaci dipende dall’accertamento circa la sussistenza del titolo in base al quale tali somme sono state acquisite, ma non è in rapporto di stretta sinallagmaticità tra i due capi.

Pertanto i giudici della Corte di Cassazione concludono che l’anticipazione degli effetti esecutivi di tale capo condannatorio non è nella specie incompatibile con la produzione dell’effetto costitutivo al momento successivo al passaggio in giudicato.

I giudici di legittimità respingono l’argomento prodotto dal ricorrente circa l’incompatibilità dell’anticipazione degli effetti con la disciplina del fallimento. Al contrario obiettano che la legge fallimentare si apre ad un “efficace contemperamento” tra la tutela del credito restitutorio della massa verso l’accipiens e quella del credito dell’accipiens verso il fallito.

Nel primo caso interviene l’art.113,u.c.,L.F., che esclude la possibilità di procedere alla distribuzione delle somme ricevute dalla procedura per effetto  di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Nel secondo caso trova applicazione l’art.70, co.2 e 3, L.F., che consente all’accipiens, che ha restituito alla massa le somme ricevute, di insinuarsi al passivo.

Entrambe le disposizioni non contengono alcun riferimento alla condizione che tale restituzione sia avvenuta in forza di sentenza definitiva. Tale argomento è addotto dai Giudici della Corte di Cassazione come conferma dell’insussistenza, nel sistema normativo, di una preclusione all’anticipata esecuzione della condanna restitutoria rispetto all’irretrattabilità della statuizione costitutiva.

Con particolare riferimento all’azione revocatoria fallimentare, come può desumersi dall’art.113,u.c.,L.F., la somma restituita dall’accipiens in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado implica l’ammissione al passivo con riserva del suo credito condizionale.

Dunque, i due effetti della sentenza che definisce il giudizio di revocatoria sono tra loro interdipendenti, ma non in rapporto di sinallagmaticità. Ne deriva che l’anticipazione degli effetti esecutivi della pronuncia non è preclusa dal mancato passaggio in giudicato della medesima.

Con tali argomentazioni la Corte di Cassazione afferma che la pronuncia sulla revocatoria costituisce titolo esecutivo indipendentemente dal formarsi del giudicato, in relazione alle statuizioni di condanna alle restituzioni nei confronti della massa dei creditori, cui è tenuto l’accipiens  per effetto della revoca dell’atto.

I giudici di legittimità riconoscono, in tal modo, che la sentenza di accertamento costitutivo è provvisoriamente esecutiva in un momento anteriore al passaggio in giudicato relativamente alle statuizioni di condanna.

Avv. Enrica Sirizzotti