Perizie e traduzioni di documenti redatti in altra lingua possono essere asseverati dal Tribunale, acquistando così un carattere di ufficialità.
L'asseverazione è un atto che compete al Cancelliere, quale pubblico ufficiale; anche i Cancellieri del Giudice di Pace possono asseverare documenti. Il perito che ha prodotto la perizia o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente avanti al Cancelliere, dove dovrà giurare di aver assolto con diligenza e professionalità l'incarico affidatogli, firmando un apposito verbale. Il richiedente deve versare i seguenti diritti: 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 fogli, verbale compresi. I fogli possono contenere massimo 25 righe. Alcuni Tribunali chiedono anche i diritti di copia semplice. Riferimenti: art. 5 Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366.