L'apertura di credito bancario, l'anatocismo e la prescrizione: ulteriori riflessioni

Nel nostro precedente articolo (vedi "L’apertura di credito bancario, l'anatocismo e la prescrizione...") abbiamo parlato della prescrizione introdotta con la c.d. detta legge milleproroghe. Nel successivo articolo (vedi "Stato di diritto e stato sociale…") abbiamo sottolineato le insufficienze del linguaggio legislativo che non consente la determinazione di principi certi sulla base del diritto positivo.

La verifica di questi assunti è data dalla c.d. legge milleproroghe che ha (come pia intenzione) esternato un principio in tema di prescrizione, criticato ampiamente dalla maggioranza degli studiosi.

Si impongono alcuni brevi cenni in via di ulteriore esplicitazione.

Leggendo la norma in questione ci vien fatto di pensare alle Storie di ordinaria follia di Bukowski ed all’incubo del processo kafkiano. Infatti, questa norma non è soltanto incomprensibile, ma si presta a giudizi atecnici che vorrebbero, secondo le intenzioni dei compilatori, proteggere il sistema bancario a danno degli utenti, dilatando o ripristinando posizioni di una certa giurisprudenza di merito che sono state fulminate (giustamente) dalla Cassazione.

Ora, pacificamente: la prescrizione non puo’ operare solo a favore della banca, ma delle parti contrattuali. E qui sorgono i problemi insolubili, per ciò che concerne l’apertura di credito rotativa.

Riepiloghiamo: la banca ogni tre mesi anatocizza, pertanto nelle intenzioni del legislatore della milleproroghe la prescrizione decorrerebbe dall’annotazione in conto iniziale, e di conseguenza, dopo il decorso decennale del rapporto, il debitore, pur continuando a godere del credito (ma come?), puo’ invocare la prescrizione a danno della banca. Ci si chiede, “in primis”, come sia possibile farlo senza far fallire il sistema bancario. Inoltre: se l’ultimo estratto conto del termine prescrizionale presenta un saldo anatocizzato di mille, la banca non potrà piu’ richiedere questo credito, posto che sia un credito legittimo che consenta l’utile decorso del termine prescrizionale e non anche un illecito permanente che si perpetua “de die in die”. L’estratto conto successivo riparte dal saldo mille (che è prescritto). Allora qualcuno ci spieghi come è possibile conteggiare i crediti della banca e debiti del cliente portati sulle successive annotazioni. Si riparte da zero? E come si fa? Questo è un mistero! Resta da dire: “absurda sunt vitanda!” come disse già Farinatius.

In sostanza la struttura dei contratti bancari “a tempo indeterminato”, fortunatamente, è rimasta inalterata nella piu’ saggia ed antica formulazione legislativa.

A questo punto è lecito chiederci: ma in che mani siamo?

a cura dell'Avv. Pietro Coticoni