Nel nostro regime successorio la legge riserva a determinati soggetti una quota di eredità che non può essere ridotta in nessun caso, nemmeno dalla persona della cui eredità si tratta.
Le persone a favore delle quali la legge riserva questa quota necessaria sono il coniuge, i figli legittimi e naturali (i figli adottivi sono equiparati ai legittimi) e gli ascendenti legittimi (art. 536 c.c.). Le quote riservate a questi soggetti sono stabilite dagli artt. 537 e segg. del codice civile e variano in relazione al tipo di concorso dei successibili.