La cessione di un’ azienda comporta il trasferimento del complesso della struttura operativa di un’impresa, o anche solo parte di essa, da un soggetto a un altro.
L’ infortunio in itinere si verifica nel tragitto da casa del lavoratore al luogo di lavoro e viceversa, in quanto tipica attività funzionalmente collegata alla vera e propria prestazione di lavoro (Cass. 253/2001).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9043/2011 ha ripreso il tema della prestazione di lavoro in ambito familiare, già da ultimo esplicato nella sentenza del 2 agosto 2010 n. 17992.
L’allargamento dell’Unione europea a nuovi Paesi impone una riflessione sull’impatto sul mercato del lavoro e sui flussi migratori. Il Trattato istitutivo prevede in capo al cittadino comunitario il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
L’art. 2118 c.c. riconosce ad ognuna delle parti, lavoratore e datore di lavoro, la libera facoltà di recesso, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso.
Il distacco di manodopera è istituto con precisi confini in quanto vige il divieto di interposizione di manodopera ex D. Lgs. 276/2003, già previsto dalla legge 1369/1960.
La sentenza della Cassazione n. 7046/2011 avvicina la disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo a quella dei licenziamento collettivo.
Infatti essa sancisce che nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile i criteri obiettivi di scelta del dipendente sono quelli desunti in via analogica dalla legge 223/1991.
La sentenza Cass. Sez. Trib. 5 maggio 2011 n. 9867 conferma un orientamento giurisprudenziale venuto alla luce con la sentenza 2212/2000 e maturato fino, da ultima, alla sentenza 8504/2009.