Nemmeno il mondo forense è rimasto immune alla diffusione capillare delle strumentazioni informatiche e di internet, portando gli operatori giuridici a riflettere sulla tematica della rispondenza della visibilità sul web di difensori tecnici ai canoni deontologici.
L’attuale art. 17 del Codice Deontologico Forense (novellato prima con delibera del CNF del 26.10.2002, successivamente con delibera del 18.01.2007) permette agli avvocati, nel rispetto dei canoni di correttezza e verità, di segretezza e riservatezza e, infine, del decoro e della dignità della professione di adoperare siti web con domini propri direttamente riconducibili agli stessi.